Statuto dell’Associazione denominata “Accademia Europea CRS IDEA”

L’Associazione è riconosciuta con D.P.R. 476 del 21 dicembre 1989

Premessa

La “ACCADEMIA EUROPEA CENTRO RICERCHE E STUDI – ISTITUTO DI DINAMICA EDUCATIVA ALTERNATIVA” (più brevemente “ACCADEMIA EUROPEA C.R.S. I.D.E.A.”) – codice fiscale 95004780169 è un’associazione riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n° 476 del 21 dicembre 1989.

Con il presente statuto l’associazione si adegua a quanto disposto dal decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017 – Serie generale e della normativa connessa e correlata al detto decreto. Essa ha origini nel 1972 con “Mind Dynamics Italia s.r.l.” che poi si è trasformata in cooperativa culturale denominata “Istituto Nazionale delle Relazioni Umane – I.N.R.U.”, per poi tornare ad essere una s.r.l. denominata “Centro Internazionale di Dinamica Mentale e Psicologia Applicata, più brevemente C.I.D.M.E.P.A.” successivamente evolutasi nella Associazione “Mente Amica – AMA Italia” per trasformarsi infine, dal 1982, nell’attuale “Accademia Europea Centro Ricerche e Studi – Istituto di Dinamica Educativa Alternativa”.

Le modifiche di forma giuridica e statutarie succedutesi nel tempo ed esattamente dal 1972 ad oggi, hanno adeguato l’Ente alle sopravvenute esigenze legislative, legali e organizzative, senza mai comunque interrompere la continuità dell’originale scopo di diffusione di programmi di promozione del benessere sociale e la corposa attività riportata in numerosissimi atti, relazioni e testimonianze pubbliche e private. Tra le tante, si richiamano le relazioni richieste dal Consiglio di Stato per definire l’iter procedurale di riconoscimento dell’Accademia Europea CRS IDEA da parte del Presidente della Repubblica dai seguenti cinque ministeri: dell’Università e della Ricerca Scientifica, della Sanità, della Pubblica Istruzione, degli Interni, dei Beni Culturali ed anche quella del CNR (Centro Nazionale delle Ricerche) che all’uopo ha testualmente verbalizzato “(… la gestione scientifica del Centro Ricerche e Studi dell’Accademia è affidata al Prof. Sabino Samele Acquaviva, un esperto non solo a livello nazionale, di biosociologia. E’ anche grazie all’impulso dato da Acquaviva che le attività dell’Accademia sono state sempre più finalizzate a ricerche e ad esperienze dirette ad individuare tecniche miranti al rafforzamento della personalità psicologica del singolo, in rapporto costante e diretto nell’ambito di gruppi di persone variamente motivati: giovani, anziani, handicappati, sportivi… Va dato atto che i Seminars tenuti riempiono spazi nuovi e addirittura vuoti (Dinamica Mentale Base, seminar di memoria, psicologia della scrittura, creatività, prevenzione e liberazione dalle dipendenze del fumo, dagli psicofarmaci, dall’alcool, dalla droga, seminar per la Terza Età, per i carcerati, per gli handicappati, per i malati di sclerosi multipla, ecc.), spazi, si ripete, non curati affatto o non curati a sufficienza dalle Istituzioni Pubbliche. Dunque l’Accademia non interferisce nel lavoro delle Istituzioni, anzi sono esse a richiedere l’appoggio dell’Accademia…”.

L’Accademia propone in Italia e all’estero la “Somatopsichica”, con marchio debitamente registrato all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

È opportuno anche ricordare che l’ACCADEMIA EUROPEA C.R.S. I.D.E.A. ha avuto per molti anni la propria sede del Centro Ricerche e Studi presso le università statale di Padova e successivamente in quella di Firenze.

L’università statale degli studi “Aldo Moro” di Bari nel 2001, ha ospitato nella propria aula magna un convegno internazionale monotematico sulla “Somatopsichica”, materia intellettuale socio-educativa, fulcro delle iniziative sociali dell’Accademia Europea C.R.S. I.D.E.A, definendo la “Somatopsichica: programma di alta formazione in scienze umane e sociali”.

Il predetto seminario ebbe il patrocinio dell’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia), dell’UPI (l’Unione Provincie Italiane), dell’Ufficio per l’Italia del Parlamento Europeo e l’approvazione “negli scopi e nei contenuti” dall’UNESCO. 

Giova anche ricordare che l’Accademia Europea C.R.S. I.D.E.A. è stata, per diversi anni, censita dal Ministero della Salute, come provider nazionale ECM (Educazione Continua in Medicina).

Organo ufficiale dell’Accademia Europea C.R.S. I.D.E.A. è il periodico Mente Amica, già registrato al n° 9 del Tribunale di Bergamo il 22 marzo 1982 e attualmente registrato al n° 22 del Tribunale di Bari il 2 dicembre 2020. 

L’Accademia, dal 9 ottobre 2002 sino  15 aprile 2019, è stata iscritta al n. 37 del Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale tenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

STATUTO – TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO E OGGETTO SOCIALE, STRUTTURA OPERATIVA

Art. 1 – Costituzione

  1. Quanto su premesso che qui si intende integralmente riportato si evidenzia che l’Accademia è un organismo culturale, senza fini di lucro, riconosciuto con D.P.R. 476/89 che offre programmi socio-educativi di Lifelong Learning (formazione permanente) riguardanti il benessere somatopsichico per soddisfare bisogni sociali o lavorativi, in campo professionale o personale.
  2. Questi programmi sono distribuiti secondo quanto stabilito dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio Europeo del 28 novembre 2006 come prestazioni di servizi culturali effettuati nei confronti dei propri membri nel loro interesse collettivo e che riguardano in particolare l’educazione dell’infanzia e della gioventù, l’insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, anche dietro pagamento di quote fissate in conformità dello statuto per il raggiungimento di obiettivi di natura filosofica, filantropica e civica, facendo attenzione di non invadere campi di pertinenza di altre professioni con finalità simili alle proprie e di attuare iniziative che non provochino distorsioni alle attività di eventuali altri enti che si occupano di materie simili.
  3. È costituita ai sensi degli artt. 35 e sgg del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore” (d’ora innanzi CTS), in forma di associazione riconosciuta con DPR 476/89 l’associazione denominata “Accademia Europea Centro Ricerche e Studi – Istituto di Dinamica Educativa Alternativa” o in forma abbreviata “Accademia Europea C.R.S. – I.D.E.A.”, qui di seguito nominata semplicemente “Accademia”.
  4. È disciplinata dal presente statuto, da propri regolamenti e dalle delibere e disposizioni adottate dagli organi sociali, nel rispetto del C.T.S., del codice civile e da ogni altra normativa applicabile.
  5. In ottemperanza del predetto decreto legislativo, allorquando sarà iscritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) aggiungerà l’acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) alla propria denominazione e aggiungerà l’acronimo ETS, ed indicherà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi di iscrizione nel citato registro.
  6. È retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro.
  7. Ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, culturali e di ricerca etica, spirituale, filosofica e filantropica che persegue avvalendosi in modo permanente dell’attività di volontariato dei propri associati.”

Art. 2 – Sede

L’Accademia ha sede legale a Trieste ed ha sedi operative di coordinamento nel nord Italia a Vicenza (VI) ed una nel Mezzogiorno d’Italia a Santeramo in Colle (BA).

L’eventuale trasferimento della sede legale in altro comune comporterà la modifica del presente statuto.

Il Consiglio direttivo può istituire ovunque e sopprimere sedi di rappresentanza, delegazioni e uffici staccati.

Art. 3 – Durata

L’Accademia è costituita con durata illimitata nel tempo.

Art. 4 – Scopo e Oggetto sociale 

L’Accademia quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo si ispira al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata a:

– perseguire il bene comune;

– elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione ed il pieno sviluppo della persona;

– valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

L’Accademia svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e culturale e di ricerca etica e spirituale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di dette attività di interesse generale in forma di:

– azione volontaria;

– erogazione di beni o servizi;

– mutualità;

– produzione o scambio di beni o servizi.

In particolare l’Accademia persegue la valorizzazione della cultura del benessere somatopsichico proponendo la Somatopsichica come programma di alta formazione in scienze umane e sociali con la diffusione di programmi interdisciplinari e multidisciplinari di educazione permanente e di promozione sociale.

Attua, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti associati, programmi di ricerca, e propone l’individuazione, lo studio, l’elaborazione, la divulgazione, la promozione e il patrocinio di progetti e di programmi innovativi di dinamica educativa ad indirizzo propedeutico, formativo, di orientamento, aggiornamento e di supporto, individuale, collettivo e di settore che attua attraverso conferenze, seminari di studio, trainings, corsi propedeutici, libere iniziative didattiche, corsi di formazione e di specializzazione, pubblicazioni, edizioni con ogni mezzo consentito, programmi didattici sperimentali, congressi, convegni, tavole rotonde partecipazioni a progetti e programmi di studio e di ricerca.

Concede patrocini ad iniziative affini, borse di studio e contributi a singoli od enti con finalità simili alle proprie. 

Esercita attività negli ambiti di formazione previsti dalla direttiva del Miur 170/2016 e successive disposizioni, sia negli ambiti specifici di: educazione alla cultura economica – orientamento e dispersione scolastica – bisogni individuali e sociali dello studente – problemi della valutazione individuale e di sistema – alternanza scuola-lavoro – inclusione scolastica e sociale – dialogo interculturale e interreligioso – gestione della classe e problematiche relazionali – conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale – tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media – cittadinanza attiva e legalità – didattica di singole discipline previste dagli ordinamenti. 

Sia negli ambiti trasversali di: didattica e metodologie – metodologie e attività laboratoriali – innovazione didattica e didattica digitale – didattica per competenze e competenze trasversali – gli apprendimenti.

Realizza lo scopo sociale attraverso un’adeguata struttura operativa come da Regolamento interno e svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1. dell’art. 5 del predetto Codice del Terzo Settore, di seguito semplicemente menzionato con l’acronimo CTS:

1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

2. formazione universitaria e post-universitaria;

3. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

4. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato articolo 5 del CTS;

5. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

6. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In via secondaria e strumentale l’Accademia può svolgere “attività diverse” rispetto all’attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali “attività diverse” devono essere svolte secondo i criteri ed i limiti prescritti ai sensi dell’art. 6, comma 1, CTS.

L’Accademia può istituire, promuovere o sostenere enti, istituti e/o scuole con lo scopo di impartire agli allievi una formazione professionale idonea all’esercizio di professioni regolamentate, secondo un indirizzo metodologico e teorico-culturale riconosciuto in ambito scientifico e/o istituti o scuole con lo scopo di impartire agli allievi una formazione idonea all’esercizio di professioni intellettuali non regolamentate.

L’Accademia, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini. 

Il Consiglio direttivo è competente, secondo quanto disposto dal/dai regolamento/i per la gestione di quanto enunciato, anche per la tenuta del Registro Generale degli Operatori del Benessere Registro Generale degli Operatori del Benessere Somatopsichico (R.O.S.), a sua volta diviso per sezioni, sul quale sono riportati tutti i soci formati dall’Accademia e/o dagli enti collegati con l’Accademia, e per l’individuazione di eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali che l’Accademia potrà svolgere a norma dell’art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti dalla legge, le quali dovranno emergere altresì dai documenti di Bilancio.

ART. 5 – Struttura Operativa

La struttura operativa dell’Accademia è costituita dai seguenti Dipartimenti: 1. Ricerche e Studi; 2. Orientamento e Formazione; 3. Coordinamento e Assistenza; 4. Affari Generali e Rapporti Istituzionali. I Dipartimenti possono attivare nel proprio seno una o più sezioni per settori specifici di attività o di intervento. Ogni Dipartimento prevede un Responsabile di Dipartimento e uno o più Responsabili di Sezione.

I responsabili di Dipartimento e di Sezione vengono nominati dall’Ufficio di Presidenza.

TITOLO SECONDO

ASSOCIATI – VOLONTARI – DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 6 – Definizione di Associato

Sono membri dell’Accademia:

1. i fondatori;

2. tutti coloro, persone fisiche e giuridiche che condividendo gli scopi dell’Accademia e dichiarando di rispettare le norme dell’Accademia, presentano richiesta scritta riportante i propri dati e il proprio recapito, oltre a quant’altro utile alla loro identificazione. 

Possono essere ammessi quali Associati altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione Sociale che siano membri dell’Associazione.

L’Associazione presuppone l’esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Associazioni di promozione Sociale.

La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell’associato.

Art. 7 – Ammissione degli associati

L’Accademia non dispone limitazioni né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita dell’Accademia. 

L’assunzione della qualità di associato consegue all’accoglimento della domanda di ammissione proposta dal soggetto che, presentandola, dichiari di condividere le finalità che l’Accademia si propone e di impegnarsi, in caso di ammissione, ad osservare lo Statuto e i regolamenti dell’Accademia nonché la normativa applicabile.

L’organo preposto all’esame, all’approvazione e al respingimento della domanda di ammissione del nuovo associato, secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività poste o da porre in essere, è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata, secondo le modalità previste dai regolamenti interni.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla domanda di ammissione entro 30 giorni dal suo ricevimento. In caso di respingimento della stessa la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata e comunicata all’interessato il quale può entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che nel merito si pronunci il Collegio dei Probiviri il quale dovrà pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.

Il soggetto che ha presentato la domanda di ammissione assume la qualità di associato dal giorno in cui riceve la comunicazione di accoglimento della domanda.

L’ammissione è annotata nel libro degli associati. 

Art. 8 – Diritti e obblighi degli associati

Gli associati sono tenuti al rispetto dello statuto, dei regolamenti, della normativa applicabile e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali, al versamento delle quote associative annuali e ad ogni altro contributo richiesto nei limiti stabiliti dall’Accademia.

Gli associati, purché in regola con le disposizioni dell’Accademia e il pagamento delle quote e contributi sociali, hanno diritto di: 

1. partecipare alla vita associativa e alle attività dell’Accademia;

2. partecipare alle assemblee con diritto di voto, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;

3. candidarsi a ricoprire cariche elettive, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;

4. essere informati sulle attività dell’Accademia ed usufruire di tutti i servizi offerti dall’Accademia;

5. conoscere l’ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali;

6. rassegnare le dimissioni e recedere dall’Accademia in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.

Gli associati hanno l’obbligo di:

A) rispettare le norme del presente statuto, dei regolamenti, della normativa applicabile e delle delibere adottate dagli organi sociali;

B) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Accademia;

C) contribuire al raggiungimento degli scopi dell’Accademia e prestare la propria opera secondo i fini dell’Accademia, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell’art. 36 del D.lgs 117/2017.

Art. 9 – Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

1. Recesso dell’associato.

Qualunque associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall’associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

La dichiarazione di recesso, che non necessita di motivazione, deve essere effettuata mediante comunicazione scritta al Presidente ed ha efficacia immediata.

2. Morte o perdita della capacità di agire relativamente agli Associati persone fisiche o estinzione dell’ente associato;

3. Mancato versamento delle quota sociale e degli altri contributi eventualmente dovuti: determina l’automatica esclusione dalla qualità di socio.

4. Esclusione dell’associato.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione dell’associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi ed in particolare per mancanza di rispetto delle disposizioni dell’associazione, prolungata assenza di partecipazione alla vita dell’associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi della stessa associazione.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all’Associato escluso con qualunque mezzo purché ne sia verificabile la ricezione.

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all’associato escluso, i diritti di partecipazione dell’Associato medesimo all’organizzazione e all’attività dell’associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all’associato escluso.

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all’Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio dei Probiviri.

Qualora sia proposta l’impugnazione al Collegio dei Probiviri:

a)  il Collegio dei Probiviri decide immediatamente se mantenere l’Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all’organizzazione e all’attività dell’Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;

b) nel caso di mancato accoglimento dell’impugnazione, l’associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio dei Probiviri;

c) nel caso di accoglimento dell’impugnazione, cessa l’eventuale stato di sospensione in cui l’Associato si trovi.

Art. 10 – Volontari, Dipendenti e Collaboratori

L’Accademia si avvale in modo prevalente dell’opera di volontariato dei propri associati nello svolgimento delle proprie attività.

I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni di legge. 

L’Accademia può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi stipulando contratti secondo la Normativa Applicabile.

TITOLO TERZO

CARICHE ELETTIVE E ORGANI SOCIALI

Art. 11 – Cariche e organi sociali

Sono Organi dell’Accademia:

– l’Assemblea Generale degli Associati;

– il Consiglio Direttivo;

– il Presidente del Consiglio Direttivo;

– il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;

– il Tesoriere;

– il Collegio dei Probiviri;

– il Segretario generale;

– l’Organo di controllo, collegiale o singolo qualora costituito superati i limiti stabiliti dall’art. 30 del CTS;

– Revisore legale dei conti, singolo o collegiale qualora costituito superati i limiti stabiliti dall’art. 31 del CTS.

Art. 12 – Assemblea Generale degli Associati

L’Assemblea è formata da tutti i soci dell’Accademia aventi diritto:

1. almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio;

2. quando il Presidente lo ritenga opportuno;

3. quando ne sia fatta richiesta da almeno metà degli associati o da almeno due terzi dei componenti il Consiglio direttivo.

L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, spedito almeno quindici giorni prima a mezzo lettera raccomandata, o consegnata a mano, oppure pure tramite fax, e-mail, o altri mezzi telematici, oppure mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell’Accademia, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L’assemblea Ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati e delibera a maggioranza dei voti, mentre in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega, e delibera con la maggioranza semplice degli intervenuti.

L’assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita e delibera con la presenza ed il voto di almeno 3/4 più uno degli associati; mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega e delibera con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.

L’assemblea è comunque validamente costituita ed atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i consiglieri e tutti i membri dell’Organo di Controllo, se nominato.

L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti all’assemblea.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell’Assemblea, accerta l’identità dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell’adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell’adunanza.

L’Assemblea nomina un Segretario incaricato di verificare: 

1. la validità di eventuali deleghe;

2. verbalizzare le decisioni prese dall’Assemblea;

3. firmare congiuntamente al presidente dell’Assemblea i verbali assunti. 

Ogni associato ha diritto ad un voto e può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell’Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell’associazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

L’assemblea può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento degli Associati. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell’Assemblea di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell’Associazione, nei quali gli associati possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell’assemblea ed il soggetto verbalizzante.

Art. 13 – Attribuzioni dell’Assemblea ordinaria

L’Assemblea in seduta ordinaria:

1. determina le linee programmatiche generali dell’Accademia;

2. approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale, ricorrendone l’obbligo;

3. delibera riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione e sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;

4. nomina e revoca i componenti degli organi sociali, stabilendone il compenso se dovuto tra cui i componenti del Consiglio direttivo il quale al suo interno eleggerà il presidente e le altre cariche sociali;

5. nomina, ove obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l’Organo di Controllo ed il Revisore Legale e ne dispone la revoca;

6. ratifica le delibere assunte in merito all’esclusione degli associati;

7. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari ed il regolamento generale e gli eventuali regolamenti di esecuzione dello statuto;

8. ratifica o modifica gli importi proposti dal Consiglio direttivo circa le quote di ammissione ed i contributi associativi;

9. ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio direttivo, relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati;

10. si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione e su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.

Art. 14 – Attribuzioni dell’Assemblea straordinaria:

1. delibera le modifiche dello statuto;

2. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Accademia, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo;

3. Nomina l’organo liquidatorio;

Art. 15 – Consiglio Direttivo

L’Accademia è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea i cui componenti possono variare nel numero, da un minimo di tre, ad un massimo di sette membri.

Il consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri un Presidente, ed un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate da associati i quali non hanno la natura di persone fisiche.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere nel corso del proprio mandato, venisse meno, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti sino all’esaurimento della graduatoria. In mancanza si procederà a convocare l’assemblea per la surroga di questi.

Il Consiglio direttivo decade con le dimissioni della metà dei suoi componenti.

Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno otto giorni, nelle forme che egli ritiene più opportune, purché verificabili.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, audio-video collegati a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei componenti.

In casi eccezionali di urgenza, può convocare il direttivo con minore preavviso, nel qual caso, il direttivo stesso può deliberare con la presenza di tutti i componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suo membri e delibera a maggioranza dei Consiglieri presenti.

Esso è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in mancanza dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall’art. 13 del CTS e norme correlate e connesse, quello preventivo (se previsto o se altrimenti deciso) e, ricorrendone l’obbligo, predispone il bilancio sociale, secondo quanto disposto dalla legge.

Il consiglio direttivo in caso di gravi inadempienze da parte dell’Organo di controllo e/o del Revisore dei conti può deliberarne la rimozione, affidando l’incarico ad altro soggetto/soggetti purché siano soddisfatti gli adempimenti di legge e rimettendo la/le deliberazione/i all’ordine del giorno della prima assemblea utile.

Art. 16 – Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l’Accademia nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio e dispone dei più ampi poteri amministrativi ed esecutivi per la corretta gestione dell’Accademia.

È eletto dal Consiglio al suo interno.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assolte dal Vice Presidente.

Art. 17 – Tesoriere

Il Tesoriere:

1. predispone gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio direttivo per l’approvazione;

2. provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell’Accademia;

3. provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese di normale amministrazione e delle spese conformi alle decisioni del Consiglio direttivo.

Art. 18 – Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto nel numero stabilito dall’assemblea degli associati ed è chiamato ad esprimersi dal Consiglio direttivo su eventuali divergenze o questioni nate all’interno dell’Accademia sulle violazioni dello statuto e dei regolamenti, sull’inosservanza delle delibere e sull’esclusione degli associati.  Le deliberazioni adottate sono trasmesse al presidente per le procedure di rito.

Art. 19 – Segretario generale

Il Segretario generale coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

1. provvede alla tenuta e all’aggiornamento del registro degli associati e dei volontari;

2. cura la corrispondenza;

3. svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell’Accademia fatta eccezione per quelle dell’Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata ad un notaio nei casi previsti dalla normativa applicabile oppure qualora il presidente ne richieda comunque la presenza;

4. ha la generale rappresentanza dell’Accademia e può delegare propri e specifici compiti ad altri soggetti;

5. è a capo del personale e coordina le iniziative dei vari responsabili dell’Accademia;

6. può essere scelto fra gli associati ordinari o fondatori, anche se non facente parte del Consiglio.

Art. 20 – Organo di Controllo e Revisore dei Conti

E’ facoltà degli associati, nominare determinandone competenze e poteri: 

– o un Organo di Controllo;

– o un Revisore.

– oppure cumulativamente con funzioni separate, sia l’Organo di Controllo che il Revisore

La nomina dell’Organo di Controllo o del Revisore è invece obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall’art. 30 del CTS. 

La composizione dell’Organo di Controllo potrà essere monocratica o collegiale a seconda del contenuto della decisione degli associati.

Per la nomina, la cessazione, la sostituzione dell’Organo di Controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni di legge previste per le società per azioni.

L’Organo di controllo:

1. vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

2. vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento dell’Accademia;

3. esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’Accademia;

4. attesta la conformità del bilancio sociale alle linee guida di cui all’art. 14 del CTS e norme connesse e correlate.

All’Organo di Controllo può essere attribuito anche l’esercizio del controllo legale dei conti (salvo diverse disposizioni di legge al riguardo); in quanto investito del controllo legale dei conti tutti i membri dell’Organo di Controllo dovranno essere scelti tra i Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

In alternativa all’Organo di Controllo, o nei casi previsti dalla legge, il controllo legale dei conti dell’associazione viene esercitato da un Revisore (persona fisica o Società di Revisione) iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Per la nomina, la cessazione e le funzioni del Revisore si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2409-bis e segg. c.c. 

E’ possibile l’intervento alle riunioni dell’Organo di Controllo mediante mezzi di telecomunicazione purché sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito a chi presiede la riunione di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, constatare e proclamare i risultati delle eventuali votazioni; deve inoltre essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla eventuale votazione sugli argomenti all’ordine del giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti, di richiedere che siano riportate nel verbale le proprie dichiarazioni nonché le motivazione del proprio eventuale dissenso.

Art. 21 – Gratuità e durata delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatte salve le corresponsioni, se dovute, agli organi sociali purché esse risultino proporzionali all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze.

Tutte le cariche hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate per un massimo di tre mandati.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dei quattro anni decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

TITOLO QUARTO

RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 22 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell’Accademia provengono da:

1. contributi degli aderenti (quote di iscrizione, quota annuale, e quant’altro eventualmente previsto);

2. contributi dei privati;

3. contributi di enti, pubblici e privati;

4. donazioni e lasciti testamentari;

5. rimborsi derivanti da convenzioni;

6. entrate derivanti da attività commerciali e produttive connesse con l’attività istituzionale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;

7. rendite di beni mobili e immobili pervenute all’Accademia a qualsiasi titolo.

I fondi sono depositati presso l’istituto/i di credito stabilito/i a cura del Consiglio direttivo e per suo conto dal Presidente o da suo delegato.

Le operazioni economico-finanziarie possono essere disposte nei termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti interni.

La perdita della qualità di associato, per qualsiasi causa, non comporta alcun diritto di questi sulle risorse e sul  patrimonio dell’Accademia, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 23 – Patrimonio 

Il patrimonio dell’Accademia è formato:

A. dal fondo di dotazione dell’Accademia, costituito con la somma versata dai fondatori;

B. dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Accademia;

Il fondo di dotazione può essere utilizzato solo in caso di perdite di bilancio o per l’acquisizione di beni patrimoniali.

Art. 24 – Erogazioni, donazioni e lasciti

L’Accademia può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, eredità e legati, previa delibera di accettazione.

Art. 25 – Beni immobili, mobili e altri beni

L’Accademia può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d’uso, oppure di terzi, sia in comodato d’uso che in affitto.

Art. 26 – Responsabilità dell’Accademia

L’Accademia risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L’Accademia può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuali ed extra contrattuali dell’ente stesso.

Art. 27 – Esercizio sociale e bilancio

L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile dell’anno successivo deve essere convocata l’Assemblea per approvare il bilancio di esercizio, se dovuto, il bilancio sociale predisposto dal Consiglio direttivo, redatti e depositati secondo la normativa applicabile.

Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell’Accademia, o pubblicato sui social o sul sito internet dell’Accademia, oppure spedito, comunque messo a disposizione degli associati, quindici giorni prima della convocazione dell’Assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo.

All’Assemblea, il Presidente espone una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sull’attività attuata e prevista.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall’art. 13 del CTS e norme correlate e connesse, deve essere depositato a cura del presidente presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed inviato, completo della documentazione di rito agli enti preposti al controllo e alla supervisione dell’Accademia.

Art. 28 – Destinazione del patrimonio, degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale

Il patrimonio, gli eventuali utili, le riserve ed i fondi di capitale e qualsiasi disponibilità economica dovrà essere esclusivamente impiegata per la realizzazione delle attività statutarie ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E’ fatto assoluto divieto della loro distribuzione, anche in modo indiretto agli associati.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 29 – Statuto e Regolamenti

Il presente statuto ed i Regolamenti eventualmente adottati vincolano alla loro osservanza tutti gli associati e quanti enti o privati dovessero essere in relazione con l’Accademia.

Lo statuto può essere modificato solo dall’Assemblea dell’Accademia riunita in via straordinaria.

L’Assemblea approva e prende atto dei regolamenti interni, che rimangono validi a tempo indeterminato, comunque fino quando non siano modificati, soppressi o revocati dall’Assemblea medesima.

Art. 30 – Estinzione, scioglimento e devoluzione di disponibilità economiche e del patrimonio residuo

Il caso di estinzione o scioglimento dell’Accademia, pagati eventuali debiti e assolto ogni pagamento, le disponibilità economiche e il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo Settore, oppure per fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando operativo.

Art. 31 – Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall’ordinamento giuridico vigente.